Art. 9.

      1. Chiunque, nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori astronomici tutelati dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 7 e 10 è soggetto, qualora non modifichi gli stessi entro quarantacinque giorni dall'invito dei comandi di polizia municipale del comune competente, alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 258 euro a 1.033 euro.
      2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui alla presente legge.
      3. I soggetti pubblici, compresi i comuni che omettono di uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge entro i termini ivi indicati, sono sospesi dal beneficio di riduzione del costo di energia elettrica impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione fino all'avvenuto adeguamento ai citati criteri.
      4. Il provvedimento di cui al comma 3 è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa ispezione e su segnalazione degli osservatori astronomici territorialmente competenti.